Statuto

STATUTE

Statuto dell’Associazione Culturale

“Associazione Studi Militari Emilia Romagna”


Art. 1 Si costituisce in Modena l’Associazione Culturale “Associazione Studi Militari Emilia Romagna”, acronimo A.S.M.E.R. , che si configura come Associazione Culturale atta a unire soggetti con il medesimo interesse nella storia militare e le materie complementari che essa può comportare.

Art. 2 L’Associazione non ha fini di lucro e la sua principale attività è quella dello studio, ricerca, pubblicazione di materiale a carattere storico militare. L’Associazione può operare a livello territoriale od extra territoriale, pertanto anche al di fuori del confine regionale dell’Emilia Romagna. I soci, a compimento delle loro indagini storiche, sono altresì autorizzati, con strumentazione atta allo scopo, alla ricerca propria sul campo di battaglia, tenendo conto delle vigenti normative in materia di diritto pubblico e privato. L’Associazione ha la facoltà di produrre convegni, conferenze, mostre, sia in collaborazione con Enti Pubblici che con Enti Privati. Inoltre, al fine del raggiungimento degli obiettivi statutari, è previsto che l’Associazione, a scopo di divulgare i propri studi e ricerche, possa gestire la pubblicazione gratuita di bollettini, periodici, libri o altro materiale informativo, sia ai soci che ai non soci. L’Associazione non ha fini politici e non si ricollega in alcun modo ad essi.

Art. 3 L’Associazione è da considerarsi ente senza scopo di lucro. Il patrimonio sociale è costituito da autofinanziamenti, da contributi di Enti Pubblici e/o Enti Privati. I fondi sono fruibili solo ed unicamente per attività connesse agli scopi sociali. E’ vietata l’assegnazione di utili o residui di gestione o qualsiasi altro capitale ai soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato. I soci iscritti appartengono alle categorie:

a) Ruolo Normale;

b) Ruolo Speciale.

Il Ruolo Normale si riferisce al solo ambito culturale dell’Associazione, fornendo la possibilità di prendere parte a tutte le attività e all’organizzazione delle stesse, garantendo l’accesso ai locali del Centro Documentale e l’utilizzo del materiale di studio in esso custodito.

Il Ruolo Speciale fornisce l’opportunità d’utilizzo di determinate strutture in gestione all’Associazione, con particolare riferimento al Campo San Bartolomeo, sito in Soliera (MO) al civico 135 di via Ponterotto. La quota d’iscrizione viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, sia per ciò che concerne il Ruolo Normale così come per il Ruolo Speciale.

L’accesso all’albo dei soci è libero e vi possono fare parte tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, confessione religiosa, opinioni politiche, grado ed ordine sociale, che condividano le finalità e gli ideali dell’Associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.


Art. 5 Sono organi dell’Associazione:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Tesoriere (Segretario);

e) l’Assemblea dei soci;

f) Il Collegio dei Probiviri.


Art. 6 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 7 Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci quando lo ritiene opportuno, comunque almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. le convocazioni possono essere fatte con qualsiasi mezzo e forma, purché tutti i soci siano a conoscenza della data, del luogo e dell’ordine del giorno dell’assemblea.

Art. 8 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Tesoriere è l’amministratore dei fondi e dei capitali dell’Associazione, egli è l’intestatario dell’eventuale Conto Corrente. Svolge altresì le mansioni di Segretario dell’Associazione

Il Portavoce è il socio incaricato delle pubbliche relazioni in rappresentanza dell’Assemblea dei soci.

Art. 9 L’Assemblea regola la vita associativa e la sua programmazione annuale e il Presidente ne è l’organo esecutivo responsabile davanti all’ Assemblea dei soci, in caso di incongruenze tra quanto programmato, stabilito e deciso e quanto realmente eseguito.

Art. 10 Presidente e Vice Presidente vengono eletti ogni due anni, con possibilità di rieleggibilità. Tutti i soci hanno diritto di voto. La votazione può avvenire per alzata di mano o per acclamazione.

Art. 11 Il patrimonio dell’associazione deve essere destinato ai soli fini statutari. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 12 Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, con delibera favorevole della metà più uno dei Soci. Il presente statuto è stato letto, sottoscritto e approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 5 giugno 2020.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.